Sport dilettantistico: la Circolare n. 7/E/2026

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 7/E/2026 del 7 agosto 2026, interviene con chiarimenti puntuali su alcuni nodi applicativi del D.Lgs. n. 36/2021, il decreto delegato della riforma dello sport dilettantistico. Il provvedimento affronta sei questioni operative su fiscalità delle SSD, compensi sportivi, IRAP, IVA e agevolazioni storiche.

  1. SSD a lucratività attenuata: decommercializzazione esclusa
    Le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperative che adottano il regime di lucratività attenuata previsto dagli artt. 7 e 8, D.Lgs. n. 36/2021 (rivalutazione del capitale, distribuzione limitata di utili) non possono cumulare tale opzione con la decommercializzazione IRES e IVA dei corrispettivi specifici ex art. 148, comma 3, TUIR. Quest’ultima agevolazione resta subordinata al divieto assoluto di distribuzione di utili, riserve o capitale previsto dal comma 8 dello stesso articolo.
  2. Rimborsi forfetari e compensi: verifica obbligatoria del cumulo
    I rimborsi forfetari ai volontari sportivi (fino a 400 euro mensili) concorrono, insieme ai compensi da lavoro sportivo percepiti da altri sodalizi, al raggiungimento della soglia di non imponibilità di 15.000 euro annui ex art. 36, comma 6. Se la soglia risulta già superata, l’intero rimborso successivo diventa imponibile come reddito di lavoro autonomo, con obbligo di ritenuta d’acconto del 20% ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973. È necessaria un’autocertificazione del percettore sui compensi già incassati nell’anno; i sodalizi eroganti devono, inoltre, comunicare trimestralmente al RASD nominativi e importi.
  3. Esenzione IRPEF di 15.000 euro estesa al lavoro subordinato
    L’Agenzia conferma, in linea con la risposta a consulenza giuridica n. 14/2025, che la soglia di esenzione opera sulla base imponibile a prescindere dalla categoria reddituale: si applica, quindi, anche ai compensi da lavoro sportivo dilettantistico erogati in forma subordinata, con tassazione ordinaria sulla sola eccedenza.
  4. Esenzione IRAP fino a 85.000 euro: incluse le mansioni amministrativo-gestionali
    L’esenzione IRAP sui compensi ai co.co.co. sportivi sotto gli 85.000 euro annui si applica anche alle collaborazioni di natura amministrativo-gestionale (segreteria, contabilità, gestione impianti), non solo a quelle tecnico-sportive, in coerenza con l’art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021.
  5. IVA: dispensa da adempimenti e cessione del cartellino
    Ai compensi esenti ex art. 36-bis, D.L. n. 75/2023 si applica anche la dispensa da fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del Decreto IVA, pur in assenza di richiamo esplicito. Restano fermi gli obblighi ordinari per le altre operazioni imponibili. La cessione del cartellino di un atleta a una società professionistica, avendo natura economico-finanziaria, non rientra invece tra le prestazioni esenti: va assoggettata ad aliquota IVA ordinaria quale cessione di contratto ex art. 3 del Decreto IVA.
  6. Agevolazione L. n. 133/1999: platea ampliata dal 23 maggio 2026
    A seguito della modifica dell’art. 25, comma 2, Legge n. 133/1999 a opera del D.L. n. 38/2026 (conv. L. n. 88/2026), l’esclusione dal reddito imponibile dei proventi da attività commerciali connesse e da raccolte fondi (due eventi annui, limite 51.645,69 euro) si applica dal 23 maggio 2026 a tutti i soggetti di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 36/2021, non più solo alle ASD riconosciute dal CONI. Resta ferma l’opzione per il regime forfetario ex L. n. 398/1991.

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